AGROALIMENTARE TRA
TRADIZIONE E INNOVAZIONI
- ETICHETTATURA DEI PRODOTTI -
Sin
dall’inizio della sua costituzione, tra i principali obiettivi della Comunità
Europea, vi è stata la libera circolazione delle merci e la sicura tutela del
consumatore.
La
necessità di garantire il raggiungimento di tali obiettivi ha fatto si che il
legislatore comunitario sia intervenuto a disciplinare in maniera decisa e
puntuale la produzione e la relativa commercializzazione di alcune merci
ritenute di particolare impatto sulla salute del consumatore, per cui
nell’ambito di tale regolamentazione sono contenute ed enunciate precise
prescrizioni sulla corretta etichettatura dei prodotti.
Questo
dovuto all’obbligo di una etichettatura completa, corretta, conforme ed
uniforme sull’intero territorio comunitario che garantisce al consumatore una
corretta informazione, in quanto tutti i produttori sono sottoposti alla
medesima disciplina, inoltre, agevola la libera circolazione delle merci per
una piena consapevolezza nella scelta del prodotto da acquistare.
Le
prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, nello
specifico, hanno acquisito una notevole e fattiva rilevanza non soltanto
nell’ambito della legislazione del prodotto stesso, ma anche in altri settori.
Nel
dettaglio, è il caso della responsabilità da prodotto difettoso, in cui la DIR.
85/374/CEE prevede che la difettosità veritiera e riscontrata del prodotto (perciò
risulta essere corretto e logico il presupposto per un’eventuale risarcimento)
si verifica anche all’etichetta stessa e delle indicazioni d’uso (art. 6 della
sopraccitata Direttiva): “Un prodotto è
difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere
tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del
prodotto; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato”.
Ugualmente in ambito pubblicitario e di
pratiche commerciali sleali (DIR.84/450/CEE recentemente modificata nella DIR.
2005/29/CEE relativa sempre alle pratiche commerciali sleali) nell’art. 6 della
suddetta nuova direttiva, che “È’
considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false
e sia non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio: anche
un’etichettatura non corretta, per cui ingannevole, può essere configurata come
pratica commerciale sleale”.
Inoltre, sempre in
materia di sicurezza generale dei prodotti, la DIR. 2001/95/CEE stabilisce che “Un prodotto è sicuro ove in condizioni di
uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure
presenti unicamente rischi minimi, in funzione di alcuni elementi tra la
presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze e le
istruzioni per un uso corretto”.
DISCIPLINA
RELATIVA ALL’ETICHETTATURA LEGATA ALL’ORIGINE E AL METODO DI ELABORAZIONE O
PRODUZIONE
-
Specialità tradizionali garantite
-
Protezione indicazione d’origine
-
Prodotti biologici
- Etichetta biologica
OGM
- Tracciabilità ed
etichettatura OGM
ALLERGENI
-
Etichetta nutrizionale
-
Dichiarazioni nutrizionali
- (caffè, cicoria,
caffeina, chinina)
ALIMENTI PER NEONATI E
BAMBINI
ALIMENTAZIONI
SPECIFICHE
-
Alimentazione particolare
-
Diete ipocaloriche
-
Alimenti per fini medici
-
Integratori alimentari
-
Alimenti con aggiunta di vitamine, minerali
DIRETTIVA
2000/13/CEE
Tale normativa si applica ai prodotti
alimentari pre imballati destinati ad essere consegnati in tale stato al
consumatore finale. Non riguarda i prodotti destinati ad essere esportati
esternamente alla Comunità Europea.
Determinante
e fondamentale è che l’etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari non possono essere tali da:
a
- indurre l’acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali
prodotti alimentari;
b
- attribuire ad un prodotto alimentare delle proprietà di prevenzione, di
trattamento e di cura di una malattia umana.
La
disciplina è ancora più esplicita e chiara in quanto precisa che non è
consentito indurre in errore l’acquirente su alcuni particolari aspetti del
prodotto quali, la natura, la sua identità, la qualità, la composizione e la
sua quantità, la sua conservazione, la sua origine o provenienza e la sua
produzione.
Inoltre,
la suddetta direttiva stabilisce che nel concetto di etichettatura sono comprese tutte le menzioni, indicazioni, marchi
di fabbrica e di commercio, di immagini e simboli.
Per
quanto concerne la presentazione, è
la forma o l’aspetto, il materiale utilizzato, il modo di esposizione sui
banchi di vendita, l’ambiente in cui sono esposti i prodotti.
La pubblicità è invece ogni messaggio
avente scopo promozionale (DIR. 84/450/CEE).
La
direttiva obbliga poi ad inserire nell’etichettatura delle indicazioni
obbligatorie, tra cui:
-
Denominazione di vendita
-
Elenco ingredienti
-
Quantità netta
-
Termine minimo di conservazione
-
Nome/Ragione sociale/Marchio depositato/Sede del fabbricante/Confezionatore/Venditore
stabilito nella comunità
-
Sede stabilimento produzione
-
Titolo alcolometrico volumico
-
Dicitura lotto di appartenenza
-
Modalità di conservazione o utilizzazione
-
Istruzioni per l’uso
-
Quantità di taluni ingredienti
- LUOGO DI ORIGINE O
PROVENIENZA OVE L’OMISSIONE POSSA INDURRE IN ERRORE
Questa
direttiva è stata recepita in Italia dall’applicazione del DLGS 181/2003 che ha
modificato il precedente DLGS 109/1992.